(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 35 del
                           25 giugno 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          Principi generali

    1.  La  Regione  Campania  riconosce  ogni  forma  di spettacolo,
aspetto   fondamentale   della  cultura  regionale,  quale  mezzo  di
espressione  artistica,  di  formazione,  di promozione culturale, di
aggregazione sociale e di sviluppo economico e garantisce l'autonomia
della   programmazione   artistica   e   la  liberta'  di  iniziativa
imprenditoriale.
    2.  La  Regione  e  gli  enti  locali,  gli altri enti pubblici e
privati,  i  cittadini  singoli  e  associati e le persone giuridiche
della  Campania,  ciascuno  nel proprio ambito, concorrono a porre in
essere  le  condizioni  per  un armonico sviluppo dello spettacolo in
tutte  le  sue diverse tradizioni, generi, forme, ivi comprese quelle
amatoriali.   Assicurano  la  conservazione  del  patrimonio  storico
afferente lo spettacolo. Garantiscono le sperimentazioni, la ricerca,
il  rinnovo  del  linguaggio  delle  diverse  forme di spettacolo, il
confronto  con  le  esperienze nazionali e straniere e l'integrazione
con  le  altre  arti.  Promuovono  la  drammaturgia  e  la  creazione
contemporanee  e  le  espressioni delle minoranze e dei residenti non
italiani.  Favoriscono il ricambio generazionale e l'integrazione dei
linguaggi  artistici  e  delle  culture, puntando alla valorizzazione
delle  differenze,  con  particolare  riguardo a quelle di genere nel
campo delle attivita' dello spettacolo.
    3.   Gli  interventi  pubblici  in  materia  di  spettacolo  tono
orientati  al consolidamento ed allo sviluppo delle diverse attivita'
di  spettacolo  ed  in particolare al sostegno della produzione, alla
distribuzione e circolazione degli spettacoli, alla mobilita' ed alla
formazione  del  pubblico.  Perseguono  la  piu' ampia partecipazione
degli   spettatori   e   un'equilibrata   distribuzione  dell'offerta
culturale nel territorio regionale.
    4. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione:
      a) garantisce  continuita',  sviluppo e sostegno alle attivita'
di  spettacolo  ad iniziativa pubblica e privata gia' riconosciute da
consoli- dati interventi o provvedimenti dello Stato o della Regione;
      b) stimola  e  promuove  attivita'  di spettacolo ad iniziativa
pubblica e privata a carattere territoriale;
      c) incentiva  la  collaborazione  fra  soggetti  pubblici, enti
operanti  nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa,
e  soggetti  privati  e  tende  alla  razionalizzazione delle risorse
economiche ed organizzative.