(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 35 del 25 giugno 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi generali 1. La Regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e garantisce l'autonomia della programmazione artistica e la liberta' di iniziativa imprenditoriale. 2. La Regione e gli enti locali, gli altri enti pubblici e privati, i cittadini singoli e associati e le persone giuridiche della Campania, ciascuno nel proprio ambito, concorrono a porre in essere le condizioni per un armonico sviluppo dello spettacolo in tutte le sue diverse tradizioni, generi, forme, ivi comprese quelle amatoriali. Assicurano la conservazione del patrimonio storico afferente lo spettacolo. Garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio delle diverse forme di spettacolo, il confronto con le esperienze nazionali e straniere e l'integrazione con le altre arti. Promuovono la drammaturgia e la creazione contemporanee e le espressioni delle minoranze e dei residenti non italiani. Favoriscono il ricambio generazionale e l'integrazione dei linguaggi artistici e delle culture, puntando alla valorizzazione delle differenze, con particolare riguardo a quelle di genere nel campo delle attivita' dello spettacolo. 3. Gli interventi pubblici in materia di spettacolo tono orientati al consolidamento ed allo sviluppo delle diverse attivita' di spettacolo ed in particolare al sostegno della produzione, alla distribuzione e circolazione degli spettacoli, alla mobilita' ed alla formazione del pubblico. Perseguono la piu' ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. 4. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione: a) garantisce continuita', sviluppo e sostegno alle attivita' di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata gia' riconosciute da consoli- dati interventi o provvedimenti dello Stato o della Regione; b) stimola e promuove attivita' di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata a carattere territoriale; c) incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa, e soggetti privati e tende alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.